Il bullismo è un fenomeno sociale che si manifesta soprattutto tra i giovanissimi. Episodi di bullismo sono ormai frequenti negli ambienti scolastici, lavorativi o sportivi, ma anche nello spazio virtuale dei social network (c.d. cyberbullismo).
Il cosiddetto “bullo” prende di mira con ripetuti soprusi la vittima, che diventa bersaglio di continue intimidazioni o persino aggressioni fisiche. Gli atti di bullismo, infatti, possono consistere in violenze sia fisiche sia psichiche, compiute mediante insulti, minacce e prevaricazioni, spesso da parte di un gruppo.
Situazioni che possono nascere per scherzo e superficialità possono avere in realtà conseguenze gravi non solo per le vittime delle sopraffazioni, ma anche per i responsabili, che possono essere denunciati e subire un procedimento penale.
Per ottenere tutela, infatti, è necessario denunciare gli atti di bullismo subito. Se gli episodi di bullismo avvengono nell’ambito scolastico è bene informare il preside e gli insegnati, che hanno dovere di vigilanza e possono prendere provvedimenti, ma può essere opportuno presentare anche una denuncia all’Autorità giudiziaria.
Da precisare che la legge penale non prevede un reato specifico per il bullismo, ma i vari comportamenti che lo caratterizzano possono configurare numerosi illeciti di natura penale.
Dalla diffamazione (art. 595 c.p.), nel caso si offenda la reputazione della vittima, comunicando con più persone (anche mediante chat e social network), alle percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.) per le violenze fisiche. E ancora, possono ricorrere i reati di minacce (art. 612 c.p.), molestie (art. 660 c.p.) e atti persecutori (art. 612 bis c.p.).
Con riferimento a tale ultimo reato, recentemente la Corte di Cassazione (Sent. 8 giugno 2017, n. 28623), pronunciandosi su un caso di ripetute aggressioni e prevaricazioni da parte di un gruppo di minorenni ai danni di un compagno di scuola, ha affermato che tali atti di bullismo integrano pienamente il reato di stalking, visto il reiterarsi dei comportamenti vessatori e il forte stato di ansia, timore e soggezione causato alla vittima.
Inoltre, possono ricorrere gravi delitti come violenza privata (art. 610 c.p.), quando si costringe qualcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa attraverso violenza o minaccia, estorsione (art. 629 c.p.), nel caso in cui le minacce o la violenza siano finalizzate ad ottenere dalla vittima denaro o altri vantaggi, violenza sessuale (609 bis c.p.) o persino l’istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), quando le umiliazioni e le vessazioni nei confronti della vittima sono tali da spingerla ad un gesto estremo.
Attenzione anche a rendersi partecipi di episodi di bullismo, agevolando in qualche modo le azioni del bullo: si rischia di essere ritenuti responsabili in concorso con gli altri autori del reato (art. 110 c.p.).
Per alcuni dei reati citati è necessario che la vittima oppure i suoi genitori, in caso di minore, presentino formale querela entro tre mesi dalla notizia dell’accaduto.
Poiché i comportamenti da “bullo” sono più diffusi tra i giovanissimi è bene ricordare che le conseguenze per chi si rende responsabile di reati cambiano in base all’età. Infatti, è con il raggiungimento della maggiore età (18 anni) che una persona è considerata imputabile, ovvero suscettibile di subire un vero e proprio processo penale. Se, invece, il responsabile è minore degli anni 14, il nostro ordinamento ne esclude l’imputabilità, pertanto egli non subirà un processo penale, tuttavia potrà essere destinatario di misure di sicurezza (riformatorio giudiziario o libertà vigilata) e il risarcimento per i danni eventualmente subiti potrà essere richiesto ai genitori. Infine, se al momento del fatto il soggetto ha un’età compresa fra i 14 e i 18 anni il procedimento penale si svolgerà dinanzi al Tribunale per i Minorenni secondo le regole del processo minorile, che privilegiando finalità rieducative rispetto a esigenze punitive, prevede svariate possibilità per chiudere il processo evitando una condanna.
Visto il diffondersi del fenomeno, recentemente è stata adottata una nuova legge in materia di cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71), recante specifiche disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto di questi comportamenti.
La nuova legge è tesa a contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, ovvero qualunque forma di pressione, aggressione, molestia o offesa, ma anche furto d’identità, diffusione e trattamento illeciti di dati personali, realizzati in danno di minorenni per via telematica, con il preciso scopo di umiliare e isolare il minore.
La legge prevede una serie di strumenti di tutela di carattere preventivo, quale ad esempio l’oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori possono inoltrare al gestore del sito internet o del social media un’istanza per la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso in internet. Se il gestore non provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
Le disposizioni introdotte con la nuova legge stabiliscono anche un ruolo dell’istituto scolastico nel contrasto al cyberbullismo: in ogni scuola sarà individuato tra i professori un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.
Con le recenti statuizioni legislative è stata estesa ai casi di cyberbullismo anche la procedura di ammonimento da parte del Questore, prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).
Si sono ampliati dunque gli strumenti di tutela a favore della vittima e in un contesto sociale e virtuale sempre più complesso come quello di oggi è bene tenere presente quali conseguenze possa avere ogni nostra azione, che seppure nata per scherzo o come bravata, può avere risvolti anche gravi.
“Il coraggio è il fuoco e il bullismo è il fumo”. Benjamin Disraeli
Autore: Elisa Ricci
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