Cos’è
è una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto alla decisione di un giudice, in cui il mediatore, che è un soggetto terzo imparziale ed esperto della materia oggetto della controversia, aiuta le parti assistite dai propri avvocati a valutare se e’ possibile raggiungere un accordo.

Quando si fa la mediazione

1) Vi sono alcune materie in cui la mediazione è obbligatoria ossia è condizione di procedibilità della causa civile. Queste materie sono indicate dall’art. 5-1bis D.Lgs. 28/2010 e sono : condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

2) può essere prevista da una clausola contrattuale;

3) sono le parti che decidono di ricorre alla mediazione.

Procedimento
La mediazione può essere attivata su domanda di una parte o congiuntamente.

La parte, (o le parti insieme) che intende attivare il procedimento di mediazione presenta la domanda nelle modalità indicate dall’Organismo di conciliazione innanzi al quale si svolgerà il procedimento, allegando anche la copia della contabile bancaria del bonifico delle spese di avvio della procedura che ammontano ad euro 48,80.
Il costo della mediazione varia poi in base al valore della controversia e la data del primo incontro viene fissata entro 30 giorni dal deposito della domanda.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le invita ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura vera e propria.

Al termine del primo incontro, quindi, il mediatore redige un verbale nel quale o riporta o la volontà delle parti di proseguire nella procedura di mediazione e quindi seguiranno delle sessioni oppure, riporta il mancato consenso a proseguire.
L’eventuale accordo conciliativo raggiunto in mediazione sarà allegato al verbale, mentre nel caso in cui non dovesse essere raggiunto un accordo, verrà redatto un verbale negativo. In tal caso il procedimento di mediazione è da considerarsi concluso.
Verrà redatto verbale negativo, oltre che nel caso in cui le parti (o una di esse) decidano di non intraprendere la procedura di mediazione anche nel caso di mancata partecipazione di una o di tutte le parti al primo incontro o nel caso di accordo già raggiunto.

Vi è infine un obbligo di riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, prevedendone l’inutilizzabilità nel successivo giudizio. I partecipanti alla procedura a tal proposito, infatti, sottoscrivano un “Accordo di Riservatezza”.

“Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l’armonia più bella e tutto si genera per via di contesa” Eraclito.

Sabrina Storni