Le misure restrittive previste dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono in vigore ormai da settimane. In particolare, il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 ha da ultimo precisato che è consentito spostarsi solo per ragioni di lavoro, salute o assoluta necessità ed è vietato svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico.

In questi giorni si riescono forse a intravedere i primi risultati positivi della “quarantena”, ma per non vanificare gli sforzi sinora fatti è necessario continuare a rispettare rigorosamente gli obblighi imposti.

Per questo motivo, molti si preoccupano (giustamente) quando vedono altre persone fuori dalla propria abitazione e sempre più spesso si assiste a fenomeni di denuncia sul web di presunti trasgressori. Eppure è bene fare attenzione a rendere pubblici certi contenuti.

Infatti, segnalare sui social network chi esce di casa, lasciando presumere che stia violando le misure restrittive imposte dal Governo, potrebbe costituire a sua volta un comportamento illegittimo: se è pur vero che si possono scattare fotografie in luoghi pubblici, diffondere immagini che ritraggano presunti trasgressori, corredate magari di dati personali come targhe di veicoli e numeri civici di abitazioni private, potrebbe configurare una violazione dell’altrui diritto alla riservatezza e reputazione.

Pertanto, oltre ad un eventuale risarcimento in sede civile, si rischia anche di dover rispondere del reato di diffamazione aggravata se la fotografia viene accompagnata da commenti offensivi o che qualificano le persone ritratte come trasgressori. Per integrare il reato di diffamazione, il mezzo con il quale l’immagine viene diffusa non conta, il reato si può configurare sia condividendo i contenuti sui social network, sia su gruppi WhatsApp o via mail comunicando con più persone.

Perciò è sempre bene fare attenzione alla “giustizia fai da te”, anche se lo scopo è denunciare presunti illeciti.

In effetti, il più delle volte non possiamo sapere se una persona sta uscendo di casa per un motivo lecito ed in ogni caso, eventuali condotte illecite devono essere segnalate alle autorità competenti, come polizia, municipale o carabinieri, che sono i soli autorizzati a dare esecuzione alle misure anti contagio.

Del resto, lo si ricorda, sebbene a seguito del DPCM 24 marzo 2020 non si applichi più la sanzione penale di cui all’art. 650 c.p., la violazione dei divieti è punita severamente.

In pratica, le trasgressioni alle misure restrittive, non integrano più la contravvenzione di cui all’art. 650 del codice penale, e vengono meno anche gli effetti delle denunce e le conseguenze penali per coloro che erano già stati fermati dalle Forze dell’Ordine, ma saranno comunque applicate severe sanzioni amministrative.

Infatti, il mancato rispetto dei divieti anti contagio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, salvo ovviamente che il fatto costituisca reato. Non solo, tale sanzione potrà essere aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o in caso di recidiva.

Competente a procedere è il Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione, il quale se ritiene che non vi siano i presupposti per contestare la violazione, procederà ad archiviare il procedimento, anche sulla base di eventuali scritti difensivi che l’interessato può trasmettere entro 30 giorni dalla data della contestazione.

Nel caso, invece, il Prefetto ritenga sussistenti i presupposti della contestazione, provvederà ad emettere nei confronti del trasgressore un’ordinanza ingiunzione, nella quale sarà precisato l’importo da pagare entro 60 giorni.

Contro tale provvedimento, qualora si possa dimostrare che è stato ingiustamente emesso, è ammesso ricorso al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica. Se invece, il provvedimento non viene impugnato e non si provvede al pagamento della sanzione nei termini previsti, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo della somma (maggiorata di interessi e spese di riscossione).

Autore: Elisa Ricci