L’amministrazione di sostegno (“ADS”) è un istituto introdotto con la legge n. 6/2004 al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia (i soggetti deboli).

L’ADS si affianca, e in molti casi supera, gli altri due strumenti previsti dal legislatore per la tutela dei medesimi soggetti: l’interdizione e l’inabilitazione.

Caratteristica dell’ADS è che lascia al richiedente e al Giudice Tutelare la possibilità di ridurre il più possibile la limitazione della capacità di agire del soggetto debole (beneficiario).

L’ADS è tipicamente usata per fare fronte a situazioni di mancanza di autonomia del beneficiario derivanti da situazioni di deficit psichico, fisico, sensoriale, o anche dovuto al solo avanzare dell’età anagrafica ecc. soprattutto allorquando vi sia difetto di una idonea rete di “protezione familiare” del soggetto debole.

Un motivo per cui spesso si ricorre all’ADS è quello di tutelare il patrimonio del beneficiario da rischi di approfittamento da parte di terzi.

L’Amministratore di Sostegno è nominato con decreto del Giudice tutelare. Il ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno può essere presentato dallo stesso Beneficiario, dai parenti e affini del medesimo (ai sensi dell’art 417 cc) e dal responsabile dei servizi sociali e sanitari che si prendono cura del medesimo soggetto debole.

L’art 408 cc primo comma, prevede altresì che ciascuno possa designare, in previsione della propria futura incapacità, un Amministratore di Sostegno.

Il Giudice Tutelare provvede in merito al ricorso – con esclusivo riguardo alla cura degli interessi e della persona del beneficiario – dopo avere ascoltato i parenti e dopo aver proceduto all’esame del Beneficiario medesimo. Ove non sia stato indicato il nominativo di un possibile ADS nel ricorso, il Giudice Tutelare tipicamente provvede alla nomina di un avvocato del foro competente.

Il decreto di nomina fissa i limiti dell’incarico dell’Amministratore di Sostegno, e l’elenco degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore medesimo. L’Amministratore di Sostegno deve presentare un rendiconto al giudice tutelare con la cadenza periodica indicata nel decreto di nomina.

Filippo Muzzolon