Con Ordinanza 29749 del 15/11/2019 per la correzione di errore materiale la Corte di Cassazione ha corretto la precedente ordinanza n 24160/2019, che in un proprio obiter dictum stabiliva che per una valida notifica tramite pec si dovesse estrarre l’indirizzo del destinatario dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INIPEC.
La Suprema Corte ha dichiarato espressamente di aver fatto uso del proprio potere di correzione proprio per l’esigenza di evitare che la pretesa inidoneità dell’efficacia del registro INIPEC ai fini della notifica a mezzo pec “venga inteso come un effettivo convincimento esegetico della Corte”.
La Cassazione ha chiarito espressamente che la generica inattendibilità dell’elenco INIPEC stabilita in altro obiter dictum di un isolato precedente della Corte stessa, non è suscettibile di mettere in discussione il principio enunciato dalle S.U. 23620/2018 secondo cui in materia di notificazioni al difensore è valida la notificazione all’indirizzo pec risultante dall’albo professionale di appartenenza in quanto corrispondente – per esservi obbligatoriamente inserito dall’Ordine di appartenenza – a quello risultante dal registro INIPEC o dal ReGIndE.

Filippo Muzzolon