La vendita di prodotti “taroccati” è un fenomeno diffuso, soprattutto durante l’estate in spiaggia e nelle varie località turistiche, dove venditori ambulanti propongono a prezzi ridotti merce contraffatta, chiaramente ispirata ai modelli delle grandi marche, di cui talvolta viene riportato anche il marchio “tarocco”.

Può capitare, allora, di lasciarsi tentare, ma è bene sapere che possono scattare importanti sanzioni anche a carico di chi acquista merce contraffatta e non solo di chi la cede.

In certi casi potrebbe persino configurarsi il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 c.p., che si realizza laddove, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquista o comunque riceve merce proveniente da un qualsiasi delitto, ad esempio capi rubati o contraffatti, con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

Tuttavia, l’illecito penale non scatta se l’acquisto di merce contraffatta avviene per uso personale. La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di precisare che l’acquisto di beni contraffatti non integra il reato di ricettazione se gli oggetti sono destinati ad uso personale (Cass. sent. n. 12870/2016 del 29.03.2016).

In particolare, secondo l’orientamento della Suprema Corte, l’acquirente finale rimane fuori dall’area di punibilità penale ex art. 648 c.p. se non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale.

Ma attenzione: è “considerato acquirente finale solo ed esclusivamente colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale, e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo del prodotto contraffatto: di conseguenza potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di ricettazione chi acquista un prodotto contraffatto per regalarlo, contribuendo così all’ulteriore distribuzione e diffusione di esso in quanto non lo destina a sé, ma ad altri, essendo irrilevante se l’ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito” (Cass. Sezioni Unite, n. 3000/2016).

Per escludere la responsabilità penale, occorre quindi che l’acquisto sia avvenuto per uso strettamente personale.

In ogni caso, è bene sapere che l’acquisto di merce contraffatta comporta comunque il rischio di una sanzione amministrativa.

La legge, infatti, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducono a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale (art. 1, comma 7, D.L. 35/2005).

Autore: Elisa Ricci