La materia, nello specifico, è principalmente regolata dall’ordinanza del ministero della Salute del 6 agosto 2013 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

Tale ordinanza, abbandona il precedente elenco delle “razze pericolose” e stabilisce anzitutto i seguenti principi (art.1):

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo”.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

– utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le apposite aree per cani;

– portare con sè una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

– affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

– assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Sono poi vietati (art. 2):

a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, ……;

d) la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”, (tali interventi costituiscono maltrattamento di animale – 544 ter cp).

Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento di polizia veterinaria (principalmente in materia di contagio da rabbia) a seguito di morsicatura o aggressione, i servizi veterinari attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

I servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, decidono altresì sulla necessità di partecipazione a specifici corsi formativi da parte del proprietario.

I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi di quanto sopra.

I proprietari dei cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività devono stipulare (cosa peraltro consigliabile per tutti i possessori di cani) una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

È, infine, vietato ai sensi dell’art 4 possedere o detenere cani inseriti nel registro di cui sopra:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente”.

Ricordiamo, dal punto di vista strettamente civilistico, che ai sensi dell’art. 2052 del codice civile “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”, mentre dal punto di vista penale, commette il reato di omessa custodia (oltre a rispondere dei reati di lesioni , omicidio ecc in caso di aggressione da parte dell’animale) “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta… ”.

Secondo la Giurisprudenza, infatti, ai fini della responsabilità per lesioni provocate da un animale, la pericolosità di questo non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza e ogni altro elemento rilevante. Pertanto, al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, sia all’esterno che anche all’interno dell’abitazione. Ne consegue che, ad esempio, il proprietario non può dirsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale per il solo fatto di avere apposto un cartello con la scritta “attenti al cane“, costituendo un tal genere di cartello un mero avviso della presenza del cane, che non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone, alle cose, o ad altri animali.

Ricordo infine che la Cassazione ha riconosciuto la scriminante dello stato di necessità (e quindi la non punibilità per il reato di uccisione di animale) nel caso in cui il proprietario di un cane di piccola taglia uccida un altro cane per difendere il proprio animale dall’aggressione. Per la Corte, infatti, nel concetto di necessità è ricompresa ogni “situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile” (Cassazione penale, 29/10/2016, n. 50329).

Cave Canem”

Autore: Filippo Muzzolon