L’art. 142 della legge sulla Concorrenza 124/2017, andando a modificare il contenuto dei commi 63-66 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, introduce la facolta’ per una singola parte di un contratto di compravendita immobiliare ( o trasferimento costituzione o estinzione di altro diritto reale), e il contestuale conseguente obbligo per il notaio rogante, di depositare in un apposito conto (c.d. conto di deposito) “l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprieta’ o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende…”
In tali casi “il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio”.
Per quanto riguarda lo svincolo delle somme depositate nel conto ai sensi di quanto sopra, la legge dispone che, “eseguite la registrazione e la pubblicita’ dell’atto ai sensi della normativa vigente, verificata l’assenza di gravami e formalita’ pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita’ probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta”.
A tutela del depositante, la legge prevede altresì che le somme depositate nel conto deposito “costituiscono patrimonio separato” . Dette somme sono inoltre escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, e sono impignorabili a richiesta di chiunque, essendo impignorabile altresi’ il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
Inutile aggiungere che gli interessi maturati sulle somme depositate sono destinati allo Stato (per rifinanziare i fondi di finanziamento agevolato alle piccole e medie imprese).
Autore: Filippo Muzzolon
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