Per ciò che riguarda in generale la cointestazione dei rapporti bancari (dossier titoli ecc) e nello specifico dei contratti di conto corrente bancario, i rapporti tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 c.c. per quanto riguarda i rapporti con la banca, mentre i rapporti tra i correntisti medesimi sono regolati dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali salvo che non risulti diversamente (Cass. 77/2018).

Tale disciplina, tuttavia, comporta che nel caso la provvista di un conto sia stata fornita in tutto o in massima parte da un unico correntista, possano sorgere problemi relativi al superamento della presunzione di contitolarità di cui sopra: ciò tipicamente avviene in caso di separazione tra coniugi o in caso di successioni ereditarie.

Nella sostanza il soggetto che si ritiene leso dalla presunzione del secondo comma dell’art 1298 dovrà fornire la prova di avere fornito (in via esclusiva) la provvista presente sul conto, prova non sempre facile, soprattutto ove la provvista sia stata fornita numerosi anni addietro (anche perché le banche tipicamente non rilasciano documentazione e informazioni risalenti a oltre 10 anni addietro).

Pertanto, anche se vi è giurisprudenza che ritiene che tale presunzione sia iuris tantum e possa essere superata attraverso presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione della stessa (es. Tribunale Roma 06/06/2017, n.11451), vi sono situazioni in cui diventa estremamente difficile dare la prova della reale appartenenza delle somme (e/o dei titoli) cointestate.

Dal punto di vista passivo (debitorio) dei rapporti con la banca, invece, ai sensi dell’art. 1854 c.c., tutti i correntisti cointestatari ne divengono condebitori, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titolo per compierle. In applicazione di tale principio, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto irrilevante, in un conto cointestato a due soggetti, che uno dei due mai avesse compiuto operazioni sul conto e non avesse quindi autorizzato un apertura di credito ( Cass. n. 5071/2017).

Il consiglio, quindi, è di ben ponderare l’apertura di conti cointestati ove l’apporto dei fondi e l’utilizzo dei medesimi non avvenga in modo quanto meno simile tra i cointestatari.

Filippo Muzzolon