Di cosa si tratta

Qualora il proprio debitore vanti dei crediti nei confronti di un terzo o questi sia in possesso di beni del debitore è possibile procedere effettuando questo tipo di pignoramento disciplinato dagli artt. 543 ss c.p.c

Presupposti

Come per tutti i tipi di pignoramento è necessario che colui che procede sia in possesso di titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, sentenza) e abbia già notificato l’atto di precetto.

Requisiti dell’atto di pignoramento e procedimento

L’atto di pignoramento che dovrà essere notificato al proprio debitore e al terzo dovrà contenere i requisiti previsti dall’art. 543 c.p.c. ossia indicare il credito per il quale si procede, l’indicazione, almeno generica, delle cose o somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale competenze, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente, nonché la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente con l’invito al terzo a comunicare al creditore la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. con gli avvertimenti di cui all’art. 543 c.p.c.

Una volta iscritto a ruolo il pignoramento verrà fissata l’udienza di comparizione delle parti nella quale il Giudice valuterà la situazione e potrà decidere se disporre l’assegnazione, fissare un’altra udienza in caso di irregolarità nella notifica al terzo o mancata dichiarazione dello stesso oppure disporre accertamenti, in caso di contestazioni.

Obblighi del terzo

Il terzo che riceve la notifica dell’atto di pignoramento dovrà, entro dieci giorni, fare una dichiarazione a mezzo raccomandata a.r. o PEC nella quale dovrà specificare di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso, indicando anche quando dovrà eseguire il pagamento o la consegna; oltre a specificare se sono stati eseguiti precedenti sequestri presso di lui.

Inoltre, dalla data di notifica dell’atto il terzo è soggetto, con riferimento alle cose o somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Crediti impignorabili

Alcuni crediti (previsti negli artt. 545 c.p.c.) sono assolutamente o relativamente impignorabili. Non posso essere pignorati,ad esempio, i crediti alimentari, crediti aventi oggetto sussidi di garanzia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o la pensione sono pignorabili, invece, nella misura prevista dalla legge.

In caso di pignoramento eseguito su somme non pignorabili oppure oltre i limiti di legge è inefficace o parzialmente inefficace ed è rilevabile dal giudice d’ufficio.

Autore Sabrina Storni