L’art 17 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi) disciplina quali sono i redditi sottoposti a tassazione separata.

Tra questi troviamo, per citarne alcuni, oltre al TFR e alle indennità equipollenti, comunque denominate e commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le indennità percepite alla cessazione di rapporti di collaborazione continuata e continuativa, o di agenzia ecc

Queste particolari categorie di redditi non si sommano con gli altri redditi prodotti nell’anno in cui vengono percepiti (a meno che il cumulo non risulti più conveniente per il contribuente), ma nel nostro sistema fiscale sono sottoposti ad un trattamento fiscale agevolato, detto appunto TASSAZIONE SEPARATA.

Gli artt. 19 e 21 del TUIR esplicano i complicati meccanismi di calcolo delle aliquote relative ai vari redditi sottoposti a Tassazione separata: ad esempio il TFR viene tassato determinando l’aliquota media dei 5 anni precedenti a quello di cessazione del rapporto di lavoro, mentre l’indennità di mobilità ad esempio, viene tassata determinando l’aliquota media dei 2 anni precedenti.

Dal punto di vista pratico, al momento dell’erogazione il reddito è soggetto ad una prima tassazione provvisoria da parte del datore di lavoro o dell’Ente erogante (es, nel caso di indennità di mobilità, l’Inps) e solo successivamente, tipicamente dopo qualche anno, il contribuente riceve il conteggio conclusivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con la comunicazione di questo atto, l’Agenzia delle Entrate concede al contribuente un termine di 30 giorni per: a) chiedere la correzione di eventuali errori nel calcolo; oppure b) pagare in unica soluzione; oppure c) chiedere di essere ammesso a rateazione.

In pratica si ricorda a chi dovesse ricevere redditi a tassazione separata, di ricordarsi parte delle somme ricevute potrà essere richiesta negli anni successivi dall’Agenzia delle Entrate e si consiglia, al momento del ricevimento del conteggio finale da parte dell’Agenzia, di rivolgersi ad uno specialista fidato per il controllo del relativo calcolo.

Per ciò che riguarda i tempi di riscossione dell’imposta si ricorda che il concessionario deve procedere a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano sottoposte a tassazione separata.

Filippo Muzzolon