Ormai si sa, guidare sotto l’effetto di alcool può avere conseguenze anche penali. In certi casi, infatti, la guida in stato di ebbrezza costituisce un reato, che dovrà essere accertato nel corso di un vero e proprio procedimento penale e che può portare anche all’applicazione di pene rilevanti.

D’altronde, l’ingestione di bevande alcooliche può indurre uno stato di alterazione delle facoltà mentali, diminuendo la prontezza dei riflessi, e potendo così costituire un pericolo.

E’ dunque vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico accertato, in base al quale, l’art. 186 del Codice della Strada distingue varie ipotesi:

nessuna sanzione è prevista nel caso in cui il valore del citato tasso sia compreso tra 0 e 0,5 g/l (solo per i conducenti di età inferiore agli anni 21, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, vi è una sanzione amministrativa);

– qualora sia accertato un valore compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro non si ha reato, ma solo illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria che può variare da 531 € a 2.125 € e con la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;

– la guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l costituisce invece reato ed è punita con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da € 800 ad € 3.200, nonché con la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;

– con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi si ha reato punito con arresto da 6 mesi a 1 anno, ammenda da 1.500 € a 6.000 € e sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (raddoppiata se il veicolo appartiene a persona diversa dal contravventore). In caso di recidiva nel biennio (ovvero quando si è commesso si è stati condannati lo stesso reato nei due anni precedenti) alla sentenza di condanna o patteggiamento (ma la Giurisprudenza aveva già esteso tale misura ablatoria anche al decreto penale di condanna non opposto) consegue la revoca della patente e la confisca del veicolo, a meno che questo non appartenga ad una persona diversa dal contravventore.

Alle stesse pene previste per quest’ultima ipotesi, soggiace chi si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest. A tal proposito, è interessante segnalare che secondo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 21192/2012) il rifiuto non è, però, reato nel caso in cui le forze dell’ordine chiedano al conducente (che non abbia provocato un incidente) di accompagnarlo presso un comando che è distante dal luogo del fatto per eseguire l’accertamento.

Inoltre, si ricorda che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, tutte le sanzioni sopra richiamate, amministrative e penali, vengono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, salvo che non appartenga al contravventore.

Da segnalare, poi, che nei casi di rilevanza penale vi è poi la possibilità per l’autore del reato di sostituire la pena detentiva e pecuniaria prevista, con lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che ha emesso la sentenza di condanna dichiarerà con una nuova sentenza l’estinzione del reato e disporrà anche la riduzione a metà della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo.

Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza le forze dell’ordine si servono del c.d. etilometro elettronico, ovvero uno strumento di misurazione che determina la quantità di alcool contenuta nel sangue.

E’ possibile anche controllare il tasso alcolemico in ospedale con un prelievo ematico pure in assenza del consenso del conducente stesso.

Infine è utile sapere che, secondo quanto precisato dalla Cassazione Penale, sez. IV, del 24 aprile 2013, n. 18572, il conducente non può lamentare l’eccessività del lasso di tempo trascorso tra il controllo su strada e gli accertamenti del tasso alcolemico se è stato lui stesso, col suo comportamento, a impedire che l’accertamento fosse eseguito con tempestività.

“Il primo bicchiere è per la sete, il secondo, per la gioia, il terzo, per il piacere, il quarto, per la follia” . Apuleio

Autore: Elisa Ricci