Cos’è il Co.Re.Com
I Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) sono organi di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito locale, previsti dalla legge Maccanico 1 istitutiva dell’Agcom 2, disciplinati però specificamente da leggi delle singole Regioni.
Gli utenti (sia consumatori che aziende/professionisti/società ossia qualsiasi soggetto che non fornisca a sua volta reti o servizi di comunicazione elettronica) possono rivolgersi a tali organi, gratuitamente, per risolvere un problema insorto con i propri gestori/operatori di servizi di telecomunicazioni (telefonia, internet e pay-tv) (es. per fatturazioni errate, servizi non richiesti, disservizi, ecc)
E’ possibile reperire l’elenco dei Co.Re.Com presenti su tutto il territorio Italiano sul sito web https://www.agcom.it/elenco-dei-co.re.com.-e-relativi-indirizzi
Procedura di conciliazione
La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, obbligatoria per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, durante la quale le parti, aiutati da un soggetto terzo (il conciliatore), tentano in modo amichevole di trovare una soluzione.
Una volta effettuato un reclamo formale al gestore/operatore da parte dell”utente o persona da lui delegata oppure tramite l’assistenza di un legale potrà essere presentata un’istanza al Co.Re.Com competente per territorio che provvederà ad avvertire l’operatore/gestore coinvolto, fissando una data in cui le parti tenteranno la conciliazione.
L’utente a tal proposito dovrà compilare un modello (denominato UG) e trasmetterlo compilato, secondo le modalità stabilite e reperibili sul sito del Co.Re.Com competente per territorio.
In caso di raggiunto accordo, verrà redatto un verbale di conciliazione sottoscritto da entrambe le parti e dal conciliatore. Tale verbale costituisce titolo esecutivo3 ossia titolo per poter procedere ad esecuzione forzata in caso di mancato rispetto degli accordi presi. In caso, invece, di esito negativo verrà redatto verbale di mancato accordo.
Procedura di definizione della controversia
E’ possibile attivare questa procedura solo nel caso in cui il tentativo di conciliazione (obbligatorio) abbia avuto esito negativo. Con tale procedura il Co.Re.Com viene incaricato di decidere nel merito del contenzioso, ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.4 La procedura di definizione della controversia può essere attivata a condizione che non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e che per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l’Autorità giudiziaria.
Dovrà essere compilato l’apposito modulo (denominato GU14, reperibile sul sito del Co.Re.Com competente per territorio) e dopo una verifica di questa sull’ ammissibilità dell’istanza, verrà comunicato alle parti l’avvio del procedimento. In tale comunicazione saranno indicati i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie, nonché il termine di conclusione del procedimento.
In alcuni casi, le parti potranno essere convocate per un’udienza di discussione della controversia alle quali compariranno personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante. Le parti potranno anche farsi rappresentare da legali o soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia. Al termine dell’udienza il responsabile del procedimento redigerà sintetico processo verbale.
Esaurita la fase istruttoria, la documentazione relativa alla controversia verrà trasmessa all’Organo collegiale che, nel caso in cui lo ritenga necessario, potrà convocare le parti per un’ulteriore udienza.
L’atto vincolante con il quale è definita la controversia sarà notificato alle parti e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
Provvedimenti urgenti
Durante la procedura di reclamo, di conciliazione o di definizione se l’operatore sospende l’erogazione del servizio o mette in atto comportamenti ritenti scorretti è possibile presentare istanza (tramite compilazione del modello GU5) per l’adozione di un provvedimento temporaneo.
Contatti Corecom Toscana
via Cavour, 18 (50129) Firenze
n. verde 800561541- fax 055 2387871- fax controversie telefoniche 0552387874
“Il telefono è un’infernale invenzione che elimina purtroppo parte dei vantaggi inerenti alla saggia abitudine di tenere a distanza le persone sgradevoli”. Ambrose Bierce
Autore: Sabrina Storni
1 Legge Maccanico (Legge n. 249 del 31 luglio 1997)
2 Agcom- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-https://www.agcom.it/
3 Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 2 comma 24 lettera b della Legge 481/1995
4 Codice comunicazioni elettroniche- D.lgs 01/08/2003 n° 259, G.U. 15/09/2003
Il tentativo di conciliazione davanti ai Co.re.com
http://it.blastingnews.com/opinioni/2017/08/il-tentativo-di-conciliazione-davanti-al-corecom-001915941.html