Da pochi mesi è entrata in vigore la Legge n. 69 del 19/07/2019, con la quale sono state apportate modifiche al codice penale ed al codice di rito al fine di implementare gli istituti a tutela delle vittime di determinati reati di violenza contro la persona.
La novella legislativa è scaturita dall’allarme sociale per l’elevato numero di reati commessi con violenza alla persona e in recepimento della Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato.
Gli interventi al codice penale hanno riguardato soprattutto l’introduzione di nuove fattispecie di reato inserite le seguenti nuove disposizioni:
- art. 387 bis C.P. che disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- art. 558 bis C.P. in materia di costrizione o induzione al matrimonio;
- art. 612 ter C.P. che sanziona la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Si tratta di una fattispecie specifica, volta a reprimere il fenomeno del cosiddetto “revenge porn”. In particolare, è punito chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. Le pene vanno da 1 a 6 anni di reclusione e la multa da 5.000 € a 15.000 €. Con la stessa pena, poi, è punita la diffusione di tali immagini, posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito;
- art. 583 quinquies C.P. che inserisce nel nostro ordinamento il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. La nuova fattispecie si distingue dal preesistente delitto di lesioni personali e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Sono state poi inasprite le pene previste per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e i reati di violenza sessuale ed è stato modificato l’articolo 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena. Tale ultima disposizione prevede che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Quanto alle novità inserite nel codice di procedura penale, esse sono volte essenzialmente a ridurre i tempi investigativi per i reati sopra richiamati. In questo senso, è stato previsto l’obbligo per la Polizia Giudiziaria di riferire immediatamente, anche in forma orale, la notizia di reato al Pubblico Ministero, il quale dovrà assumere informazioni dalla persona offesa entro 3 giorni.
L’obiettivo del Legislatore è quello di creare una sorta di corsia preferenziale per i reati da “codice rosso”, così da evitare che eventuali ritardi nell’iscrizione della notizia di reato e, in generale, nello svolgimento delle indagini, possano pregiudicare la tempestività dell’adozione di misure cautelari o di prevenzione a tutela della vittima.
A tale ultimo proposito, si ricorda infatti che l’intervento legislativo ha anche allargato l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione al reato di maltrattamenti in famiglia, consentendo di disporre nei confronti dell’indiziato di questo reato misure di controllo, quali la sorveglianza speciale, per effetto della quale il Giudice potrà dettare prescrizioni sugli orari, i luoghi e le frequentazioni che il sorvegliato deve rispettare.
Sempre con riferimento al reato di maltrattamenti, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, così da garantirne il rispetto anche attraverso mezzi o strumenti elettronici, come il braccialetto elettronico.
Infine, vale la pena ricordare che è prevista la trasmissione obbligatoria al Giudice civile copia dei provvedimenti emessi in relazione ai reati da codice rosso, come le ordinanze applicative di misure cautelari, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari o la sentenza, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione dei coniugi e di cause relative a figli minori.
Si tratta, dunque, di un intervento legislativo significativo e molto esteso, la cui applicazione concreta presuppone anche una peculiare organizzazione degli uffici all’interno di ogni Procura della Repubblica, perché altrimenti il rischio è che il grande numero di denunce da gestire in “codice rosso”, renda difficile individuare prontamente i casi più gravi che meritano un immediato intervento dell’Autorità.
Autore: Elisa Ricci
Scrivi un commento