Affittare un immobile per brevi periodi, ad esempio la propria casa vacanza al mare o in montagna, è sicuramente un buon investimento, ma i vari adempimenti richiesti, compresi quelli fiscali, possono essere impegnativi.
Per farlo, capita allora di rivolgersi alle tradizionali agenzie immobiliari o, come accade sempre più spesso, di avvalersi dei numerosi portali online, che si occupano di mettere in contatto conduttore e locatore, come il noto Airbnb.
Se si sceglie di affidarsi a questi soggetti (agenti immobiliari e piattaforme online che esercitano attività di intermediazione immobiliare), saranno questi ultimi ad essere gravati degli obblighi previsti dalla normativa in materia di locazioni brevi.
Nuove regole, infatti, sono state dettate per gli intermediari immobiliari dal Decreto Legge n. 50 del 2017 (la c.d. Manovrina), che ha previsto, per i contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017, anche la possibilità di optare per il regime fiscale della cedolare secca anziché quello della tassazione ordinaria.
Le novità apportate sono raccolte in una Guida recentemente pubblicata dall’Agenzie delle Entrate sul proprio sito web ed anche in versione video su Youtube (scarica la Guida o guarda il Video).
Per locazioni brevi si intende quei contratti di affitto di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa (per i quali non c’è obbligo di registrazione).
La manovra ha previsto che ai redditi derivanti da tali contratti si applichi la cedolare secca con aliquota del 21%, salvo diversa scelta del contribuente, e sempre e solo che si tratti di persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa.
Qualora per la stipula del contratto di affitto intervenga come intermediario un’agenzia immobiliare o un portale web, questo avrà l’obbligo di conservare e comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:
– nome, cognome e codice fiscale del locatore;
– durata del contratto;
– importo del corrispettivo lordo;
– indirizzo dell’immobile locato.
Inoltre, gli intermediari immobiliari, nel caso abbiano incassato i corrispettivi o siano comunque intervenuti nel pagamento, dovranno operare una trattenuta del 21% dell’intero importo stabilito nel contratto, da versare all’Erario entro il mese successivo.
Infine, operata la ritenuta, dovranno certificare i relativi importi tramite l’invio del modello di “Certificazione Unica” fornito dall’Agenzia delle Entrate, rilasciandone copia anche al locatore entro il 31 marzo di ogni anno.
In questo modo il locatore viene sollevato dai vari adempimenti legati alla stipula del contratto di locazione ed il Fisco si assicura la riscossione delle imposte per i relativi redditi.
Tuttavia, è la materiale disponibilità delle somme incassate che impone all’intermediario di effettuare la trattenuta del 21% da versare all’Erario. Pertanto, nel caso il pagamento avvenga direttamente nelle tasche del locatore (ad esempio tramite assegno a lui intestato), l’intermediario non sarà tenuto ad operare la ritenuta, ma spetterà al locatore versare i tributi, onde evitare di incorrere in sanzioni, dal momento che i dati sui contratti stipulati e sull’ammontare dei canoni incassati sono stati trasmessi dall’intermediario all’Agenzia delle Entrate.
Autore: Elisa Ricci
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