La nuova legge n. 60/2017 del 18 ottobre, si propone di inserire in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità essendo concepita come uno strumento di riordino e di miglioramento, del contesto frammentato di misure specifiche e contingenti, della normativa regionale.
Qui di seguito una breve sintesi del nuovo testo normativo:

Finalità

Il Capo I della legge in commento (“Disposizioni generali”) elenca le seguenti finalità della legge:
a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale;
b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alla persona con disabilità il raggiungimento della propria autodeterminazione;
c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati all’inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse;
d) regolare l’attività dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali;
e) assicurare il diritto all’informazione delle persone con disabilità anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilità” di cui all’articolo 4 della legge”.  
Viene altresì stabilito il principio per cui nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali saranno utilizzati esclusivamente i termini “disabilità” e “persona con disabilità”.

Accertamento sanitario della disabilità

Il Capo II della legge riguarda l’accertamento sanitario della disabilità, le cui procedure sono demandate alle unità sanitarie locali (USL), ferme restando le competenze proprie dell’INPS.
La condizione di disabilità comprende:
a) lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 104/1992;
b) la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c) la condizione per l’attivazione dell’integrazione scolastica di cui al regolamento PDCM 23 febbraio 2006, n. 185.
La condizione di disabilità è accertata altresì ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi ai fini della circolazione stradale ed ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale.
La Commissione unica di accertamento sanitario dello stato di disabilità (art. 6) è istituita presso i servizi dell’USL che svolgono funzione medico legale. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta, un medico di fiducia della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico.
Il termine per l’accertamento è di 60 giorni dalla richiesta salvo l’eccezione degli accertamenti dovuti a patologie oncologiche.

Progetti per le persone con disabilità

Importanti sono i principi stabiliti dal Consiglio Regionale nel Capo III e IV in tema di:
Progetto di vita (art.9), che dovrebbe assicurare:
a) la continuità e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall’infanzia-adolescenza all’età adulta;
b) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell’autonomia personale;
c) l’integrazione con i servizi socio sanitari;
d) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell’inclusione nella società e dell’autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunità;
e) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita;
f) la permanenza, ove possibile, della persona con disabilità anziana nell’ambiente o nella struttura nella quale vive”.
Durante e dopo di noi: nell’ambito della legge nazionale di riferimento (112/2016) “La Regione promuove azioni specifiche dirette all’accrescimento dell’autonomia e dell’indipendenza dalla famiglia delle persone con disabilità….”
Parità di Accesso ai percorsi clinico-assistenziali
– Progetti riabilitativi individuali e Assistenza protesica
– Eliminazione delle barriere all’accessibilità

Mobilità, istruzione, formazione, e lavoro

In materia di azioni volte a favorire la mobilità del disabile (Capo V), rileva la promozione di azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei vettori di trasporto passeggeri da parte dello stesso senza preavviso.
Il Capo VI contiene disposizioni in tema di istruzione, formazione e lavoro, mentre al Capo VII la Regione emana norme in materia di promozione della partecipazione ad attività culturali e sportive da parte delle persone disabili, oltre a promuovere la partecipazione ad attività ludiche dei bambini con disabilità.

Organismi per la partecipazione

Il Capo VIII, infine, disciplina le seguenti entità:
a) Forum delle associazioni delle persone con disabilità: vi partecipano i rappresentanti delle associazioni operanti nella Regione Toscana; detto organismo, presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale, si riunisce due volte l’anno per il confronto sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. Nell’ambito del Forum i rappresentanti delle associazioni eleggono i componenti della Consulta regionale per la disabilità.
b) Consulta regionale per la disabilità: è istituita presso la Giunta regionale al fine di partecipare alle politiche regionali sulla disabilità con compiti consultivi e propositivi; è composta da ventiquattro rappresentanti delle associazioni designati dal Forum delle associazioni delle persone con disabilità. Dura in carica cinque anni dalla nomina. È presieduta dal Presidente della Giunta regionale.
c) Centro regionale per l’accessibilità: istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018, con funzioni di: a) supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l’attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità; b) informazione e consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l’adattamento domestico e il supporto all’autonomia; c) monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie; d) collaborazione alla gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilità; e) consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità; f) promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell’accessibilità e per l’inclusione delle persone con disabilità.
Tale ente si avvale di personale regionale esperto in materia.

***

“…E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…” (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3)

Autore: Filippo Muzzolon