Spesso le aziende che partecipano a gare per l’assegnazione di lavori pubblici lamentano la riottosità degli organi delle Stazioni appaltanti ad accettare l’utilizzo di materiali differenti rispetto a quelli indicati in capitolato, o comunque in sede di gara, seppur con specifiche tecniche equivalenti o superiori.

In estrema sintesi, la normativa di riferimento è data dall’art 68 del nuovo codice appalti (Specifiche Tecniche),  al cui comma 4 viene enunciato il principio generale secondo cui “Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza”.

Ancora, al comma 6 del medesimo articolo si prevede specificamente che “Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente»”.

Cio’ che risulta determinante, ai sensi dell’art. 68 cod. contratti pubblici, è quindi che l’offerta contempli effettivamente prodotti aventi caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti, essendo legittima l’esclusione dalla gara solo una volta accertato che tale rispondenza non sussiste.

Dell’identita’ di prestazioni e caratteristiche tra prodotto richiesto e prodotto offerto, la prova deve essere tuttavia offerta, ovviamente, dall’offerente, essendo suo l’interesse alla vendita del prodotto equivalente: “…le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato…… che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”.

Filippo Muzzolon