A certe condizioni, effettuare riprese video o audio di una persona a sua insaputapuò essere lecito, sempre che si partecipi personalmente alla conversazione e che ciò non avvenga nei luoghi di privata dimora dell’intercettato.

Al contrario, l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora per procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti la vita privata di un soggetto, senza il suo consenso e all’interno di luoghi che possano considerarsi suo domicilio (come l’abitazione, ma anche l’ufficio), costituisce reato.

Di conseguenza tali registrazioni saranno inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione del diritto alla riservatezza ed in particolare dell’art. 615 bis c.p., che disciplina il reato di interferenze illecite nella vita privata.

Inoltre, recentemente con il cosiddetto Decreto intercettazioniè stato introdotto il nuovo reato di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente(art. 617 septies c.p.).

La norma punisce con la reclusione fino a 4 anni “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione”. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La nuova normativa in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazionitrova giustificazione data l’attuale facilità di diffusione di filmati o di registrazioni audio tramite internet, smartphone e chat telefoniche come WhatsApp.

Importante precisare che la punibilità è esclusase la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Pertanto le registrazioni video e audio sono (raccolte lecitamente) legittime ed utilizzabili come prove documentali nel processo penale, amministrativo o civile.

Il fatto che la pubblicazione, la diffusioneo la condivisionedi filmati di incontri privati o registrazioni audio di conversazioni sia punita dal codice penale non toglie che, comunque, l’atto stesso della registrazione – avvenuto all’insaputa di un’altra persona – resta lecito.

Ma attenzione, lo si ripete, affinché il filmatoo la registrazione audio di una telefonata o di una conversazione fatti all’insaputa dell’altra persona non diventino reato, è necessario che:

  • colui che registra sia partecipe alla conversazione o alla scena registrata: in altre parole non si può nascondere un registratore in una stanza e poi andare via per captare ciò che gli altri dicono in propria assenza;
  • la registrazione non avvenga nei luoghi di privata dimora del soggetto intercettato.

“La privacy non è un’opzione, e la sua perdita non dovrebbe essere il prezzo che accettiamo solo per stare su Internet” (Gary Kovacs).

Autore: Elisa Ricci