Con l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24 denominata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” giunge a termine un iter parlamentare lungo oltre tre anni e la fusione di numerosi progetti di legge nella c.d. “Legge Gelli”.

Tra i vari aspetti degni di nota della novella legislativa troviamo di particolare rilievo:

  • l’attribuzione al Difensore Civico Regionale della funzione di Garante del diritto alla salute (art.2);

  • l’obbligo di trasparenza relativo alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o private, con obbligo per la Direzione Sanitaria di fornire, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta, la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente (art.4);

  • l’introduzione del nuovo art. 590 sexies del codice penale (“Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario”), con espressa previsione dell’esclusione della punibilità nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste nelle linee guida pubblicate ai sensi dell’art.4 comma 3, o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico- assistenziali, sempre che le raccomandazioni di cui alle linee guida risultino adeguate alla specificità del caso (art. 5);

  • responsabilità civile della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria (art. 7): l’articolo in questione prevede che la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale di esercenti la professione sanitaria risponde delle loro condotte a titolo di responsabilità contrattuale; mentre, l’esercente la professione sanitaria risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo che abbia agito in adempimento di obbligazione contrattuale assunta col paziente. Sul punto, proprio in virtù del suddetto inciso (“salvo che abbia agito in adempimento di obbligazione contrattuale assunta col paziente”) occorrerà capire come si porrà in concreto la giurisprudenza, che fino ad oggi ha sempre ritenuto che la responsabilità degli operatori sanitari nei confronti dei pazienti fosse di tipo contrattuale in virtù dell’obbligazione da contatto sociale, che trova fondamento nell’affidamento che il paziente ripone nel medico. L’art. 9 prevede poi un’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, per i casi di dolo e colpa grave dello stesso, ed entro precisi limiti temporali;

  • in ordine ai criteri di quantificazione del danno, è prevista la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, ispirando così tale risarcimento alle regole del settore RC auto (art.7 comma 4);

  • l’art. 8 prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio finalizzato alla riduzione del contenzioso;

  • in materia assicurativa, l’art 10 disciplina gli obblighi di assicurazione delle strutture sanitarie a copertura della propria responsabilità contrattuale e della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, mentre l’art. 11 stabilisce precise estensioni temporali di tali garanzie assicurative. Viene inoltre prevista l’istituzione di un fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (art. 14). Di sicura novità è l’introduzione, a mezzo dell’art. 12, del diritto per il danneggiato di agire direttamente, fatte salve le disposizioni dell’art. 8, nei confronti dell’impresa assicuratrice, entro i limiti, però, delle somme per cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.

“La salute non è tutto ma senza salute tutto è niente”. Arthur Schopenhauer

Autore: Filippo Muzzolon