Cos’è l’assegno divorzile

E’ un assegno che viene corrisposto, se dovuto, periodicamente (o eccezionalmente in un’unica soluzione) da un ex coniuge all’altro (colui che risulta la parte economicamente “debole”) nel rispetto di alcune condizioni (es. non dovrà più essere corrisposto nel caso in cui il beneficiario decida di passare a nuove nozze). 1

Sentenza Corte di Cassazione 11504/2017

Con la sentenza n. 11504 depositata ieri la Corte di Cassazione ha stabilito i NUOVI PARAMETRI in materia di assegni di divorzio, superando il precedente orientamento secondo cui nello stabilire il diritto all’assegno e la misura dello stesso veniva tenuto conto del “tenore di vita matrimoniale” ossia il tenore di vita avuto durante gli anni di matrimonio.

Con questa sentenza innovativa la Suprema Corte ha, invece, stabilito che si dovrà valutare l’indipendenza o l’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito al divorzio tra un ex ministro e un’ imprenditrice, respingendo il ricorso con il quale l’ex moglie chiedeva l’assegno di divorzio che gli era già stato negato con sentenza della Corte di Appello di Milano nel 2014, ritenendo incompleta la sua documentazione dei redditi e valutato che l’ex marito dopo la fine del matrimonio aveva subito una «diminuzione» dei redditi.

Ebbene con questa sentenza gli Ermellini hanno chiarito che l’assegno di divorzio ha “natura esclusivamente assistenziale” e pertanto dovrà essere corrisposto all’altro coniuge solo se non economicamente autosufficiente (quindi solo in caso di mancanza di mezzi adeguati e di impossibilità di procurarseli). Nella valutazione verrà tenuto conto di tutti i redditi posseduti (mobiliari e immobiliari), delle capacità e delle possibilità di lavoro dell’ex coniuge e della stabile disponibilità di un’abitazione. Ritenendo, invece, il parametro del “tenore di vita goduto durante il matrimonio” un orientamento non più “attuale“. Con la sentenza di divorzio, osserva la prima sezione civile, “il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale“.

In altre parole la Cassazione ha stabilito che, superato il parametro del “tenore di vita”, si dovrà valutare invece solo l’adeguatezza o meno dei “mezzi” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e la possibilità/impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli. Se verrà accertato che l’ex coniuge è “economicamente indipendente” non dovrà essergli riconosciuto nessun assegno.

1. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (Legge 898/1970 art. 5 co. 6)

Non è la mancanza di amore, ma la mancanza di amicizia che rende i matrimoni infelici”. Friedrich Nietzsche

Autore Sabrina Storni