Adesso più che mai è diffuso l’uso dei social network e in particolare di Facebook.

Spesso, però, l’uso “scorretto” di questi mezzi di comunicazione può configurare la commissione di reati di vario tipo.

Diffamazione

Il reato più comune nel quale si può incorrere è la diffamazione (art. 595 c.p.), che si consuma quando, comunicando con più persone, vengono rivolte offese alla reputazione di un soggetto assente. Al contrario, se l’insulto avviene in presenza della persona offesa si ha l’ipotesi di ingiuria, reato adesso depenalizzato, che non comporta più una condanna penale ma può comunque portare a sanzioni di carattere civile.

In caso si verifichi un’ipotesi di diffamazione ricorrerà anche l’aggravante del mezzo di pubblicità. Facebook, infatti, viene considerato in giurisprudenza come un “luogo aperto al pubblico”, una sorta di “piazza virtuale”, pertanto le offese alla reputazione di una persona, pubblicate in bacheca o comunque contenute in messaggi diretti a più destinatari, equivalgono a insulti pronunciati in pubblico. Il destinatario delle offese può, quindi, presentare querela entro tre mesi da quando ne ha avuto conoscenza. Nascerà così un procedimento penale a carico del colpevole, il quale rischierà di essere condannato a pena pecuniaria “salata”, oltre al risarcimento del danno causato.

Molestie, Stalking e Minacce

Nel caso in cui i commenti e/o i messaggi postati sul social siano così costanti e petulanti da recare disturbo alla parte offesa si rischia, invece, l’accusa di molestie (art. 660 c.p.). Se poi i messaggi (sia in bacheca che privati) si ripetono insistentemente e sono in grado di turbare la serenità della vittima, tanto da costringere quest’ultima a mutare le proprie abitudini di vita si configura il reato ben più grave di atti persecutori, altrimenti conosciuto come stalking (art. 612 bis c.p.). In questo ultimo caso, la persona offesa ha sei mesi di tempo per presentare la querela e il colpevole rischia pene detentive anche severe.

Attenzione poi ai post contenenti sfoghi e avvertimenti particolarmente rabbiosi ed aggressivi: si potrebbe commettere il reato di minacce (art. 612 c.p.), seppure velate, implicite o indirette.

Interferenze illecite nella vita privata

La commissione di reati non avviene solamente con gli scritti, anche la diffusione di foto e video ritraenti scene di vita privata altrui, se indebitamente realizzate all’insaputa dell’altro, all’interno di luoghi di privata dimora, possono ledere il diritto alla riservatezza ed integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).

La pubblicazione di foto di minori, senza il consenso dei genitori, costituisce di per sé solo un illecito civile, ma è comunque necessaria grande cautela quando si diffondono immagini ritraenti minori di età.

Frode informatica e reato di sostituzione di persona

Altro tipo di illecito è costituito dai furti di identità e dati personali. Oltre alla tipica frode informatica (art. 640 ter c.p.) realizzata mediante phishing, spesso si può incorrere nel reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.): è il classico caso del profilo falso, che si ravvisa ogni qualvolta un’informazione relativa a persona fisica o azienda è utilizzata in modo fraudolento allo scopo di assumere l’identità di altri per procurare a sé o ad altri un vantaggio o per recare un danno. Attenzione, infine, all’utilizzo e diffusione di dati personali altrui, come ad esempio il numero di cellulare, che in taluni casi può costituire fattispecie di reato (D.Lgs. 196/2003).

In conclusione i social network sono diventati, senza dubbio, il nuovo luogo d’incontro, dove è possibile confrontarsi ed essere sempre in contatto con gli altri attraverso uno schermo, dietro al quale però non ci si può nascondere. Anche nella realtà dei social network valgono le stesse regole di comportamento, rischiando di incorrere in numerosi reati, se ci si dimentica di questo.

Autore: Elisa Ricci