In base alla Legge Fallimentare aggiornata con le modifiche apportate dal D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59 e con le ultime modifiche apportate dalla legge 232 del 11 dicembre 2016, entrata in vigore dal 01 gennaio 2017, nel caso in cui il Tribunale (del luogo dove ha sede la società) dichiari il fallimento della stessa, nominerà con la sentenza un curatore fallimentare che dovrà far pervenire al giudice delegato la propria accettazione.

Ai sensi dell’art. 92 della l.f., tra i compiti del curatore vi è quello di informare i creditori e tutti coloro che sono titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezza posta elettronica certificata ovvero a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, della situazione e di invitarli, qualora lo ritenessero opportuno, a presentare le proprie domande di ammissione al passivo. Pertanto chi vanta dei crediti oppure è titolare di diritti su beni del fallito dovrà presentare tale domanda secondo le indicazioni che riceverà dal curatore per poter concorrere insieme agli altri creditori e ottenere il soddisfacimento del proprio credito. 

Comunicazione ai creditori

Il curatore:

1. avverte i creditori che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità’ indicate nell’articolo 93 l.f.;

2. indica la data fissata per l’esame dello stato passivo e la data entro cui vanno presentare le domande;

3. indica il suo indirizzo di posta elettronica certificata;

4. fornisce ogni ulteriore utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Requisiti che deve avere la domanda di ammissione al passivo

I ricorsi possono essere presentati direttamente dal creditore oppure con l’assistenza di un difensore esclusivamente mediante trasmissione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e devono contenere i requisiti previsti dall’art. 93 l.f. ossia deve essere indicata, pena l’inammissibilità del ricorso, la procedura cui si intende partecipare e le generalità‘ del creditore, determinata la somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione e deve essere fatta una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda.

Inoltre, eventualmente, deve essere indicato il titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale. Se non viene indicato o risulta assolutamente incerto, il credito non viene considerato privilegiato ma chirografario.

Deve essere poi indicato l‘indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e’ onere comunicare al curatore. Se non viene indicato o se la consegna dei messaggi non risulta possibile per causa imputabile al destinatario il curatore effettuerà le comunicazioni mediante deposito dell’atto presso la cancelleria.

Infine, ciascun creditore può dare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di membro del comitato dei creditori o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall’art. 40 l.f. Il Comitato dei creditori viene in ogni caso nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

In altre parole il ricorso, con i requisiti appena indicati e con i relativi documenti in formato .pdf o pdf/A dovranno essere trasmessi tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e non in formato cartaceo. Soli i titoli di credito (assegni, cambiali ecc) devono essere depositati in originale presso la cancelleria fallimentare del Tribunale che rilascerà la ricevuta di deposito.

Cosa succede dopo il deposito della domanda

Entro 15 giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo il relativo progetto verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore nella domanda per l’ammissione e fino a 5 giorni prima della suddetta udienza gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare eventuali contestazioni scritte. Si terrà poi l’udienza per l’esame dello stato passivo indicata dal curatore nella comunicazione ai creditori.

Autore: Sabrina Storni