Nel nostro ordinamento il suicidio in quanto tale non è punito, tuttavia è sanzionata penalmente la condotta di chi apporti un contributo al gesto suicida altrui.

L’art. 580 del Codice Penale prevede, infatti, il reato di istigazione o aiuto al suicidio che punisce “chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”.

Le pene stabilite per questo reato variano a seconda dei casi: se il suicidio avviene, è prevista la reclusione da 5 a 12 anni; se il suicidio non avviene, si rischia comunque la reclusione da 1 a 5 anni, sempre che però dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene previste sono poi aumentate se la persona istigata o aiutata a compiere il gesto suicida, è minore degli anni 18 o se è inferma di mente. E ancora, si applicano le pene previste per il reato di omicidio, nel caso in cui il suicida sia minore degli anni 14 o sia comunque privo della capacità d’intendere o di volere.

In pratica, la norma intende sanzionare tutti quei comportamenti che facciano insorgere in altri un proposito suicidiario prima inesistente, ovvero ne rafforzino uno già esistente, nonché quegli atti che agevolino la realizzazione di un proposito suicidiario già compiutamente deliberato.

Recentemente si è sentito molto parlare del reato di istigazione o aiuto al suicidio per la vicenda processuale che ha riguardato Marco Cappato, relativa alla morte di DJ Fabo.

L’esponente Radicale Marco Cappato è stato rinviato a giudizio per tale reato, in quanto ha accompagnato personalmente DJ Fabo oltre i confini italiani, affinché egli potesse porre fine alla propria vita in una clinica specializzata.

Pochi giorni fa, il P.M. all’esito del processo ha concluso chiedendo l’assoluzione di Marco Cappato o, in subordine, che fosse sollevata la questione incidentale di costituzionalità dell’art. 580 c.p.. Il Tribunale di Milano ha così deciso di rimettere gli atti alla Consulta, affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di istigazione o aiuto al suicidio, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro effettivo contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidiario.

Dunque, sarà la Corte Costituzionale a porre la parola finale sulla vicenda Cappato, pronunciandosi sulla conformità dell’art. 580 c.p. ai parametri costituzionali ed intervenendo così a dirimere un’annosa questione sociale. La pronuncia della Corte, infatti, qualora la questione sia ritenuta ammissibile, avrà effetto generale e retroattivo, non solo per il processo Cappato.

In particolare, la Corte potrebbe travolgere l’art. 580 c.p. nella parte in cui punisce chi abbia aiutato altri a portare a termine il gesto suicida, senza però aver contribuito a tale decisione, ritenendo tale incriminazione in contrasto con i principi di offensività e ragionevolezza della pena, nonché con la libertà di autodeterminazione che spetta ad ogni individuo, in base alla nostra Costituzione oltre alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

In proposito è interessante notare che in passato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (C. eur., Sez. IV, 29.4.2002) si è occupata della legittimità del reato di aiuto al suicidio previsto nell’ordinamento inglese, su ricorso di una cittadina britannica che, paralizzata e sofferente per una malattia neurodegenerativa incurabile, aveva richiesto al Direttore della Pubblica Accusa, ricevendosene un rifiuto, di accordare l’immunità penale al marito, se l’avesse aiutata a suicidarsi. Il ricorso, basato su vari articoli della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e, in particolare, sull’art. 2, che tutela il diritto alla vita, è stato respinto dalla Corte Europea, secondo la quale la previsione del reato di aiuto al suicidio non viola i diritti e le libertà della CEDU.

In Italia vedremo quale sarà la decisione della magistratura costituzionale: in caso di sentenza di accoglimento da parte della Consulta, potrebbe essere riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e solamente le azioni che pregiudichino la libertà della decisione costituiranno reato.

Il suicidio dimostra che ci sono nella vita mali più grandi della morte”.Francesco Orestano.

Autore: Elisa Ricci