L’articolo 346 c.p.c. recita: “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.

La Cass. S.U. n.7940 del 21 marzo 2019 ha affermato in merito il seguente principio di diritto: Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado”.

In sostanza, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado in quanto rimaste assorbite, devono essere riproposte, da parte dell’appellato, in comparsa di costituzione e risposta, pur senza l’obbligatorietà, a tal fine del rispetto del termine dei 20 giorni anteriori alla prima udienza ai fini della costituzione.

Avv Filippo  Muzzolon