Ogni anno, soprattutto d’estate, scoppiano incendi nei nostri boschi, che potrebbero essere evitati o limitati nei danni che provocano, con comportamenti preventivi.

Definizione e norme di comportamento

La Legge 353 del 21.11.2000 art. 2 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) definisce incendio boschivo “un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.”

Le cause degli incendi boschivi possono essere di diverso tipo: naturali (fulmini, autocombustione) oppure possono essere causati volontariamente dall’uomo.

Per evitare tali disastri vi sono alcuni accorgimenti:

  • evitare di gettare dal finestrino delle auto mozziconi di sigarette ancora accesi e non fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri oppure accertarsi di aver spento il mozzicone;

  • non accendere fuochi in prossimità di boschi e, per i picnic accendere fuochi sono nelle aree attrezzate;

  • evitare di parcheggiare le auto a contatto con l’erba secca perché il motore può emettere scintille;

  • non abbandonare i rifiuti nei boschi perchè la carta e la plastica sono altamente combustibili e facilmente infiammabili;

Cosa fare

In caso di avvistamento di incendi nei nostri boschi occorre subito contattare il Corpo forestale dello Stato (al numero 1515) che si occupa, infatti, di gestire le richieste di soccorso in caso di emergenze che coinvolgano l’ambiente, in particolare gli incendi boschivi, ma anche per segnalare animali feriti o in difficoltà, il taglio illegale di piante, il bracconaggio e la pesca illegale o lo sversamento di sostanze tossiche o inquinanti. Oppure contattare il 115 (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

Pene previste (art. 423 bis codice penale)

Per chi cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboscamento, propri o altrui la pena prevista è la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette e sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente. 

Contatti Regione Toscana

In caso di avvistamento di incendio boschivo chiamare il numero 800-425425

oppure il numero 1515 (Corpo forestale dello Stato) o 115 (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco) o 112 (Carabinieri)

“Non è l’uomo che deve battersi contro una natura ostile, ma è la natura indifesa che da generazioni è vittima dell’umanità”. Jacques-Yves Cousteau

Autore: Sabrina Storni