Ogni anno con la bella stagione le spiagge fioriscono di stabilimenti balneari e trovare una spiaggia libera è sempre più difficile. Talvolta farsi un bagno senza dover pagare può sembrare davvero impossibile.

Eppure esiste un vero e proprio diritto alla balneazione che non può subire limitazioni. La legge, infatti, riconosce ai bagnanti il diritto di fare il bagno in qualsiasi tratto di mare, anche in corrispondenza di uno stabilimento.

In particolare, l’art. 882 del codice civile stabilisce che la spiaggia e il lido del mare appartengono al demanio pubblico e in quanto beni demaniali, anche se dati in concessione, devono essere a disposizione di tutti.

Dunque, nel caso non vi facciano entrare nello stabilimento per raggiungere il mare o la spiaggia libera, pretendano il pagamento del biglietto o vi proibiscano di stazionare temporaneamente per fare un bagno sulla battigia antistante l’area compresa nella concessione, potete opporvi.

Infatti, in base all’art. 1, comma 251, della legge 296/2006 “è fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione”.

Per battigia (che è esclusa dalla concessione) si intende la striscia di sabbia di 5 metri dove l’onda sbatte sulla riva: in quest’aerea è consentito il transito, ma non possono essere collocati ombrelloni e sdraio.

Si tratta di una norma valida per tutto il territorio italiano, che non può subire limitazioni da parte di regolamenti o ordinanze degli enti locali.

Tutti, dunque, hanno il diritto di entrare gratuitamente, raggiungere il mare per la via più breve o quella indicata e decidere se fare il bagno, prendere il sole, passeggiare lungo la battigia, purché non si intralci il passaggio degli altri e dei mezzi di soccorso. Naturalmente se si usufruisce dei servizi dello stabilimento, come docce e lettini, è lecito che il gestore pretenda il pagamento.

Nel caso in cui il personale dello stabilimento vi ostacoli, potete far presente che ciò comporta una violazione di legge. Se il gestore si oppone ancora, impedendo il libero accesso alla battigia potete rivolgervi alla Polizia Municipale o alla Capitaneria di porto e denunciare le violazioni presentando un esposto o una formale denuncia.

Impedire il passaggio e pretendere denaro per accedere alla battigia costituisce, infatti, un vero e proprio abuso, punito con sanzioni amministrative e talvolta sanzionato anche sul piano penale. Per il gestore dello stabilimento che blocca il transito impedendo l’accesso al mare potrebbe scattare, infatti, il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) che si ha quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”, privando coattivamente, con qualsiasi mezzo idoneo, la libertà altrui.

“La libertà è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene” (Montesquieu).

Autore: Elisa Ricci