Oggigiorno le recensioni costituiscono un importante mezzo di informazione e di pubblicità, a cui fanno ricorso sempre più utenti. Proprio per questo motivo, è di primaria importanza la veridicità di tali commenti, sia per le aziende che ne sono destinatarie, sia per i consumatori che vi fanno affidamento.
Tuttavia, come dimostrano recenti fatti di cronaca giudiziaria, anche sui siti internet di maggiore fama (come ad esempio “Tripadvisor”), può accadere, e pare succeda sempre più frequentemente, di imbattersi in recensioni fasulle, talvolta del tutto inventate.
Il fenomeno delle recensioni false è da tempo denunciato dagli esercenti, che spesso si trovano ad essere colpiti da commenti negativi da parte di finti clienti, oppure restano danneggiati da recensioni positive architettate a favore di imprese concorrenti, che vogliono accaparrarsi la clientela.
Molti ristoratori, albergatori e professionisti hanno iniziato così a denunciare il fenomeno, per cercare di tutelare la propria “reputazione digitale”.
Infatti, pubblicare online recensioni false, oltre a costituire concorrenza sleale sul piano civile, può integrare anche varie ipotesi di reato, tra le quali diffamazione (art. 595 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), sostituzione di persona(art. 494 c.p.).
Da tempo la giurisprudenza ha ribadito che, se rilasciare la propria opinione, ancorché negativa, è lecito in quanto rientra nel diritto di critica, pubblicare false recensioni denigratorie costituisce diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità.
Ma anche false recensioni positive possono avere una rilevanza penale, se rilasciate utilizzando un’identità che non è la propria. L’articolo 494 del codice penale punisce, infatti, con la reclusione fino a 1 anno chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, utilizzando l’identità altrui o attribuendo a sé un falso nome o un falso stato.
La fattispecie appare perfettamente configurabile nel caso di chi, creando sul web un profilo falso o riferito ad un altro soggetto, pubblica online innumerevoli elogi nei confronti di un’attività commerciale, dietro corrispettivo.
Recentemente, con una sentenza che ha fatto scalpore, il Tribunale di Lecce ha condannato alla pena di 9 mesi di reclusione il titolare di un’agenzia di promozione turistica che aveva venduto agli esercenti “pacchetti” di false recensioni positive su Tripadvisor.
Proprio il portale Tripadvisor si è costituito parte civile nel procedimento penale, partecipando attivamente al processo per ricostruire i fatti contestati, producendo in giudizio tutti gli elementi raccolti con le proprie indagini interne.
Si tratta della prima sentenza in materia, ma destinata ad essere un precedente importante nello scenario attuale, dove capita spesso, prima di scegliere un ristorante, un albergo, acquistare online un prodotto, di consultare i giudizi espressi dagli altri consumatori e lasciarsi influenzare.
Le recensioni online sono un potente strumento di promozione per le attività commerciali e al tempo stesso un canale di informazione molto utile per i consumatori, ma anche per questo è fondamentale garantirne l’autenticità.
“Ciascuno giudica bene ciò che conosce, e solo di questo è buon giudice” (Aristotele).
Autore: Elisa Ricci
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