Portato fino ad oggi, per tutti coloro che si avvicinavano allo studio del diritto privato, ad esempio classico di contratto atipico, il contratto di Leasing ha trovato una sua regolamentazione normativa con la legge sulla concorrenza (124/2017) del 29 agosto.

Il comma 136 dell’art. 1 della legge suindicata, prevede che : “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprieta’ del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.

Già da questa definizione si capisce come l’attività di concessione di beni in leasing, ai sensi della legge in commento, sia riservata a banche e intermediari finanziari, e come gravino sull’utilizzatore tutti i rischi relativi al bene concesso in leasing.

La norma prosegue indicando, al comma 137, quali sono i casi di grave inadempimento -che ai sensi del Codice Civile può portare alla risoluzione del contratto – dell’utilizzatore: “… il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.

Successivamente, al comma 138, la legge definisce quali sono le conseguenze della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’utilizzatore ai sensi del comma 137: “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e’ tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonche’ le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e’ inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente”.

Dopo aver previsto al comma 139 le modalità e i tempi relativi alla vendita del bene ai sensi del comma precedente, privilegiando criteri di celerità della procedura di vendita, la legge sulla concorrenza si premura di concludere facendo salve le poche norme ad oggi esistenti in materia di leasing, ossia:

a) L’art. 72 quater della Legge Fallimentare, che disciplina le conseguenze del fallimento (di utilizzatore o concedente) sui contratti di Leasing

b) Le norme sul leasing abitativo – per l’acquisto dell’abitazione principale – di cui l’articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituto ad oggi, peraltro, non utilizzatissimo.

Autore: Filippo Muzzolon