Sciopero del personale della compagnia aerea e volo cancellato?
Può succedere, ma è bene sapere che in questi casi sono previste delle tutele per i viaggiatori rimasti a terra. Esiste, infatti, una serie di norme emanate dall’Unione Europea a favore dei passeggeri, che Enac ha raccolto nella Carta dei Diritti del Passeggero (consultabile al link: https://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/index.html)
Il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure ad un altro volo il prima possibile o in altra data più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili.
La compagnia inoltre si dovrà far carico di un’adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti nell’attesa del volo successivo, nonché del trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.
In alcuni casi al passeggero può spettare anche un indennizzo in denaro, che varia a seconda della distanza e della destinazione del viaggio aereo.
La compensazione pecuniaria del volo cancellato ammonta a 250 euro per i voli fino a distanze di 1.500 chilometri o 400 euro per le tratte dai 1.500 ai 3.500 chilometri e 600 euro per voli sopra i 3.500 chilometri.
Il diritto a tali compensi è azionabile solo a determinate condizioni. Ad esempio non spetta quando:
– il passeggero venga informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso;
– il preavviso venga fornito tra le 2 settimane e i 7 giorni prima della data di partenza e sia stato offerto un volo alternativo, con partenza non più di 2 ore prima e arrivo entro le 4 ore dall’orario originariamente previsto;
– il preavviso è giunto nei 7 giorni antecedenti alla partenza, ma è stato offerto al passeggero un volo alternativo che parta non più di 1 ora prima e arrivi meno di 2 ore dopo rispetto al previsto.
Inoltre la normativa prevede anche la possibilità di un risarcimento supplementare per i danni ulteriori che il passeggero abbia eventualmente subito a causa della cancellazione illegittima (perdita della coincidenza, appuntamento di lavoro annullato, spese aggiuntive ecc.). Infatti, l’applicazione delle tutele previste nel caso di cancellazione del volo, non priva i passeggeri della possibilità di avviare eventuali azioni risarcitorie.
Il passeggero lasciato ingiustamente “a terra” dovrà quindi inviare la richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento in primo luogo alla compagnia aerea con la quale aveva stipulato il contratto di trasporto. Se la compagnia non risponde oppure rifiuta il rimborso fornendo motivazioni non esaustive, si potrà presentare reclamo all’Enac e procedere per la tutela dei propri diritti di passeggero.
Autore: Elisa Ricci
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