La “convivenza di fatto” e i contratti di convivenza sono regolamentati dalla Legge n. 76 del 2016 composta da un unico articolo (Art. 1) con 69 commi. Nello specifico tale materia è disciplinata dal comma 36 al 65.

Chi sono i “conviventi di fatto”

In base all’Art. 1 comma 36 della cit. Legge, i “conviventi di fatto” sono “due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Ed è proprio la “stabilità” (intesa come continuità e durata del rapporto) e “affettività” che identificano il tipo di rapporto e fanno scaturire obblighi di reciproca assistenza morale e materiale.

Tale norma si riferisce sia alle coppie eterosessuali che omosessuali mentre restano escluse le convivenze basate sull’utilità economica posto che in tal caso non vi è un “legame affettivo”tra la coppia.

Contratto di convivenza

Con questo tipo di contratto le coppie di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune e può contenere l’individuazione della residenza della coppia, le modalità di contribuzione alle esigenze familiari, il regime patrimoniale della comunione dei beni, nonché altre statuizioni purché non siano contrarie alle nome imperative o all’ordine pubblico.

In altre parole i conviventi potranno stipulare un contratto di convivenza sulla base delle disposizioni previste nel comma 53 della cit. legge oppure stipulare un contratto che prevede un contenuto più ampio.

Non potranno essere in ogni caso inserite in questo contratto clausole:

– di carattere “morale” (es. dovere di fedeltà, coabitazione), che saranno ritenute inefficaci,

– di “natura previdenziale o successoria”: al coniuge di fatto non spettano diritti successori (si dovrà in tal caso, quindi, ricorrere al testamento),

– “di rinuncia preventiva all’assegno alimentare”.

Forma del contratto di convivenza

Deve avere una forma tassativa ad substantiam, cioè avere una forma scritta ed essere redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un Notaio o da un Avvocato.

Tale contratto andrà poi trasmesso entro 10 giorni dall’autentica della sottoscrizione al Comune di residenza dei conviventi per la registrazione e conservazione nei registri di stato civile.

Scioglimento del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti (i conviventi di fatto), per recesso unilaterale (di uno dei conviventi), per matrimonio o unione civile, per morte di uno dei conviventi.

Diritti del convivente

Sono riconosciuti al convivente, dalla cit. Legge alcuni specifici diritti tra cui:

– comma 38: gli stessi diritti che sono riconosciuti al coniuge dall’ordinamento penitenziario (es. possibilità di inviare al convivente detenuto comunicazioni, avvisi, o ricevere visite);

– comma 39 (malattia e ricovero): i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali;

-comma 40: possibilità di designare il partner convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e volere, per decisioni in materia quindi di salute oppure poteri di rappresentanza al convivente superstite in caso di morte dell’altro, per la donazione degli organi e celebrazioni funerarie;

– comma 42: subentro del partner nel contratto di locazione;

– comma 45: assegnazione di alloggi di edilizia popolare per i conviventi;

– comma 46, partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, salvo ipotesi ivi previste;

– comma 48: il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner;

– comma 49: in caso di decesso del convivente da fatto illecito il danno risarcibile al partner superstite, viene individuato sulla base degli stessi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Al convivente di fatto non spettano diritti successori ma ha un diritto di abitazione a tempo (cioè di abitare nella casa familiare) entro i termini previsti dall’art. 540 c.c.

Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce quando vi siete conquistati l’un l’altro… Anzi, è proprio allora che inizia!” Papa Francesco

Autore: Sabrina Storni