Il diritto di difesa è un diritto costituzionalmente garantito dall’ordinamento italiano (art. 24 Cost.) e per questo la legge assicura una difesa anche a coloro che non possano permettersi l’assistenza di un legale per l’incapacità di sostenerne il costo.
Grazie all’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, le persone non abbienti, qualora abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, possono nominare un avvocato iscritto negli elenchi dei patrocinanti a spese dello Stato e richiedere la sua assistenza a spese dello Stato.
E’ possibile beneficiare del gratuito patrocinio nel processo penale e in quello civile, così come nel processo amministrativo, tributario e di volontaria giurisdizione.
Per quanto attiene ai giudizi penali, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del procedimento e permane in ogni sua fase, anche di impugnazione, fintanto che ne sussistano le condizioni. Per la fase di esecuzione della pena occorre invece presentare una nuova ed autonoma richiesta di ammissione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.
Condizioni per l’ammissione
Il reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione non deve essere superiore a 11.493,82 euro. Il Testo Unico delle Spese di Giustizia prevede l’adeguamento ogni due anni di tale soglia. E’ importante precisare che in caso di convivenza con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo familiare; inoltre, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
Soggetti ammessi
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello stato i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato. Nello specifico, i soggetti del procedimento penale a cui spetta sono l’indagato/imputato, la persona offesa dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, ma anche il responsabile civile o il civilmente obbligato all’ammenda. In particolare, la persona offesa da determinati reati (ad esempio maltrattamenti in famiglia, stalking o violenza sessuale) è ammessa al patrocinio gratuito anche in deroga ai limiti di reddito sopra visti.
Casi di esclusione
Il gratuito patrocinio è escluso nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte, se il richiedente è assistito da più di un difensore e per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.
Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato procedente, personalmente o per mezzo del difensore delegato. In ogni caso, la domanda deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e deve contenere una determinata seria di informazioni.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) proveniente dall’autorità consolare competente; in mancanza, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Esiti della domanda di ammissione
Una volta presentata la domanda, entro 10 giorni il Giudice competente, con decreto motivato, può accoglierla oppure rigettarla, ovvero dichiararla inammissibile.
Copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
L’accoglimento della domanda consente all’interessato di nominare un difensore tra gli iscritti negli appositi elenchi e, nei casi previsti dalle legge, un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato e i compensi e le spese saranno a carico dello Stato.
“Il grido dei poveri non è sempre giusto, ma se non lo ascolti non saprai mai che cosa è la giustizia” (Howard Zinn).
Autore: Elisa Ricci
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