Riconciliazione nel corso del giudizio di separazione

Se i due coniugi decidono di riappacificarsi quando ancora non è stata pronunciata la sentenza di separazione o emesso il decreto di omologa:

  • potranno manifestare espressamente la loro volontà di riconciliarsi all’udienza presidenziale e in questo caso la loro dichiarazione dovrà essere riportata nel verbale di conciliazione;

  • oppure potranno riprendere la convivenza, ricostituendo la comunione di vita materiale e spirituale, senza compiere alcuna attività processuale o fare una dichiarazione davanti al Giudice Istruttore che poi dichiarerà quindi estinto il giudizio.

L’ art. 154 c.c. dispone, a tal proposito, che “la riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta”.

Riconciliazione dopo la sentenza di separazione

Ai sensi dell’art. 157 c.c. i coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione anche senza l’intervento del giudice, in due modi:

  • con un comportamento. Quindi quando vi sia da parte dei coniugi un comportamento non equivoco, anche davanti a terzi, che risulta incompatibile con lo stato di separazione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19535 del 17.09.2014 ha poi precisato che in tal caso occorre che si sia il pieno ed effettivo ripristino della comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale;

  • oppure con una dichiarazione espressa. I coniugi dovranno fare la dichiarazione di riconciliazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio o del Comune di residenza, se il matrimonio è stato trascritto anche in quel Comune. In questo caso i coniugi dovranno recarsi provvisti di documento di identità, copia autentica della sentenza o del decreto di omologa della separazione, nel caso che la separazione non sia già stata annotata sull’atto di matrimonio. L’Ufficio poi formulerà il relativo atto, annotando la dichiarazione di riconciliazione a margine dell’atto di matrimoni e iscrivendola nell’Archivio informatico del Comune. In tal caso però i coniugi dovranno poi riprendere la convivenza e la vita coniugale

Effetti della riconciliazione

Con la riconciliazione viene ricostituito il nucleo familiare, interrotto lo stato di separazione tra i due coniugi se c’è già stata la sentenza di separazione o emesso il decreto di omologa e viene ripristinato il regime di comunione previgente.

Inoltre produce conseguenze sul giudizio di divorzio, in quanto la parte convenuta potrà eccepire l’intervenuta conciliazione con conseguente rigetto della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è” . Victor Hugo

Autore: Sabrina Storni