L’art. 348 codice penale prevede il reato di esercizio abusivo di una professione per chi esercita abusivamente, cioè senza titolo, una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, come ad esempio quella di medico, di avvocato o di consulente del lavoro.

Si tratta di un reato sempre più frequente, soprattutto in campo sanitario, per questo la Riforma Lorenzin è recentemente intervenuta, apportando significative modifiche e aggravando il trattamento sanzionatorio.

Anzitutto, il nuovo art. 348 c.p. prevede pene più severe come la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro per chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Alla condanna conseguono la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. Nel caso in cui, poi, il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un’attività, è previsto che la sentenza di condanna sia trasmessa al competente Ordine, Albo o Registro per l’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o dall’attività regolarmente esercitata.

La nuova fattispecie criminosa riguarda anche chi ha determinato altri a esercitare una professione in maniera abusiva e chi ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato di cui all’art. 348 c.p., prevedendo per tali soggetti la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro.

Inoltre, la Riforma interviene anche per le fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (590 c.p.), prevedendo aggravanti specifiche qualora questi reati siano commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria.

In queste ipotesi le pene sono così aumentate: è prevista la reclusione da 3 a 10 anni per il reato di omicidio colposo aggravato, la reclusione da 6 mesi a 2 anni per le lesioni gravi e la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni per le lesioni gravissime.

Infine, con la nuova legge un’importante novità si ha in materia di detenzione di farmaci scaduti, guasti o imperfetti: qualora in una farmacia siano detenuti medicinali con tali caratteristiche, ma la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve facciano concretamente escludere che i medicinali siano destinati al commercio, non ricorrerà il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.) bensì sarà applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 3.000 euro.

Autore: Elisa Ricci